Alla fine di ciascun corso, il corpo degli insegnanti, presieduto dal direttore, procede alla graduatoria dei frequentatori che abbiano superato la prova d'esame, in base al punteggio conseguito, formulando inoltre, per ognuno di essi, un particolareggiato giudizio. Di tale giudizio si tiene conto, unitamente agli altri elementi in possesso degli uffici, nella compilazione dell'annuale rapporto informativo.

Testo vigente dal 17 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-04-29;310~art4 · fonte del testo