I servizi di segreteria de la Scuola sono assorti da impiegati di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria, designati dal Ministro per le finanze. Essi sono distaccati presso la Scuola in posizione di comando, senza diritto a speciale indennita', e sono alle dirette dipendenze del direttore. Per le esigenze della Scuola, puo' essere altresi' distaccato presso la medesima in posizione di comando e senza diritto a speciali indennita', un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano.

Testo vigente dal 17 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-04-29;310~art3 · fonte del testo