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[1]All'ufficio di preside e d'insegnante nella Scuola media si accede mediante concorso per titoli e per esami.

[2]Tali concorsi sono generali e speciali: i concorsi speciali sono indetti per le sedi di cui alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120.

[3]Ai concorsi generali per l'ufficio di preside possono partecipare i professori della Scuola media forniti di laurea, che abbiano grado di ordinario da un triennio; a quello speciale possono partecipare solo i presidi della Scuola media che aspirino a sede indicata nella legge, di cui al comma precedente.

[4]Il vincitore di concorso generale o speciale all'ufficio di preside, che non accetta la nomina per la sede assegnatagli, non puo' essere ammesso, per il quadriennio consecutivo, ad altri concorsi per lo stesso ufficio.

Testo in vigore dal 25 luglio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-01;899~art10 · fonte del testo