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[1]La valutazione e la classificazione degli alunni si effettuano mediante un giudizio complessivo e motivato:

[2]1° sulle capacita' generali e sul profitto in ciascuna disciplina; 2° sull'energia e continuita' del volere;

[3]3° sulla disposizione a proseguire gli studi;

[4]4° sulle qualita' morali dimostrate, anche in rapporto alle attivita' svolte nelle organizzazioni giovanili.

[5]Tale giudizio, formulato alla fine di ciascun trimestre dal professore di lettere, riassume i giudizi parziali espressi per iscritto dai singoli insegnanti.

Testo in vigore dal 25 luglio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-01;899~art16 · fonte del testo