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[1]Al termine delle lezioni rispettivamente del primo e del secondo anno scolastico, il consiglio di classe, sotto la guida del preside, presa visione dei giudizi trimestrali complessivi di cui all'articolo 16, li discute e li definisce in un giudizio finale. Da tale giudizio il consiglio stesso desume la classificazione degli alunni nelle seguenti categorie: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, affatto insufficiente.

[2]La promozione di classe in clase sara' concessa, senza esami, agli alunni appartenenti alle tre prime categorie, previo esito favorevole degli esami, da sostenersi nella sola sessione autunnale, a quelli della quarta.

[3]Gli alunni della quinta categoria saranno dichiarati senz'altro respinti e potranno ripetere la classe una sola volta e nell'anno scolastico successivo.

Testo in vigore dal 25 luglio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-01;899~art17 · fonte del testo