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[1]Alla fine del corso, il consiglio di classe, sotto la presidenza del preside, formula un giudizio di maturita', e classifica gli alunni secondo quanto stabilisce l'articolo 17.
[2]Gli alunni dichiarati, nel giudizio di maturita', ottimi o buoni sono dispensati dall'esame di licenza e da quello di ammissione alle scuole dell'ordine superiore e al liceo artistico.
[3]Gli alunni che il giudizio di maturita' abbia dichiarati affatto insufficienti sono respinti e potranno ripetere la classe soltanto nell'anno scolastico successivo.
[4]Gli alunni che il giudizio di maturita' abbia dichiarati sufficienti sostengono, nella sessione estiva, con eventuale riparazione a ottobre, un esame che e' insieme di licenza e di ammissione alle scuole dell'ordine superiore e al liceo artistico.
[5]Gli alunni che il giudizio di maturita' abbia dichiarati insufficienti sostengono tale esame nella sola sessione autunnale.
[6]I risultati nelle prove d'italiano e di latino decidono dell'ammissione al liceo classico e all'istituto magistrale; quelli d'italiano e matematica, dell'ammissione al liceo scientifico e ai vari tipi di istituti tecnici; quelli d'italiano e disegno, dell'ammissione al liceo artistico.
Testo in vigore dal 25 luglio 1940 al 9 maggio 2025
