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[1]Le borse di studio che, a norma dell'articolo 7 della legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272, sono da conferire ad alunni maschi frequentanti il corso inferiore di Regi istituti magistrali, si conferiscono, con le medesime norme, ad alunni maschi che frequentano classi di scuola media in istituti governativi. Nulla e' innovato per le borse di studio a favore di alunni maschi del corso superiore dei Regi istituti magistrali.
[2]I posti gratuiti in convitti tenuti da Provincie, da Comuni o da Enti aventi personalita' giuridica, che, a norma dell'articolo 7 della legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272, sono da assegnare ad alunni maschi di Regi istituti magistrali, si conferiscono, con le medesime norme, ad alunni maschi che frequentano classi di scuola media in istituti governativi. Dopo aver compiuta la scuola media continueranno a fruire del godimento dei posti gratuiti soltanto i giovinetti che proseguiranno gli studi in Regi istituti magistrali.
[3]Ai benefici previsti nei due commi precedenti possono concorrere gli alunni maschi delle classi residuali del corso inferiore dei Regi istituti magistrali.
Testo in vigore dal 25 luglio 1940 al 29 gennaio 1946
