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[1]Fino a tanto che la scuola non funzioni integralmente, le mansioni di preside possono essere affidate, a tutti gli effetti, o ai presidi degli istituti dell'ordine superiore o a professori di ruolo.

[2]Agli uni e agli altri sara' corrisposto un premio in danaro, per il maggior lavoro derivante dalla organizzazione della scuola.

Testo in vigore dal 25 luglio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-01;899~art24 · fonte del testo