Art. 14
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio direttivo presenta al Ministro della pubblica istruzione il nuovo statuto, da approvare ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Con l'approvazione dello statuto si provvede alla costituzione degli organi previsti dalla presente legge.
Testo vigente dal 24 febbraio 1987
