Art. 37 — Statuto
Entro 180 giorni dalla data di istituzione delle Universita' statali di cui al precedente capo I e, per le Universita' di cui ai capi III, IV, V e VI, entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori, saranno emanati, nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, gli statuti delle predette Universita'. Lo statuto entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 23 agosto 1982
