Art. 1 — Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche
La Repubblica riconosce i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale « Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche », note con la sigla STEM, al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline. La Settimana nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. In occasione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche il Ministero dell'universita' e della ricerca promuove cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei principali musei nazionali della scienza e della tecnica per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 15 dicembre 2023
