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Per la esecuzione di tutti i lavori, le aziende si avvalgono dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime della rispettiva circoscrizione. L'esecuzione, la direzione, la contabilizzazione ed il collaudo delle nuove opere sono effettuati secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1967 al 16 dicembre 2010
