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Per il finanziamento dei singoli Centri didattici da parte del Ministero dell'educazione nazionale e' istituito nel bilancio del Ministero uno speciale capitolo con lo stanziamento di L. 7.000.000 per l'esercizio 1942-43 e di L. 10.000.000 per gli esercizi successivi. Con decreto del Ministro per le finanze sono disposte nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale le necessarie variazioni. Tutte le spese per indennita', missioni, commissioni e compensi a coloro che prestano l'opera propria a favore dei Centri didattici sono a carico del detto capitolo di bilancio.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1943 al 31 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1942-11-30;1545~art14 · fonte del testo