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Ciascun Centro didattico e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale; ogni attivita' dei Centri deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero. A tale scopo presso il Ministero stesso e' istituito, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, un Comitato centrale composto dei direttori generali del Ministero, del fiduciario nazionale dell'Associazione fascista della scuola, del commissario dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore, del segretario nazionale del Sindacato fascista degli insegnanti, di sei ispettori centrali tecnici, di due provveditori agli studi e di noli piu' di tre persone scelte tra studiosi di problemi didattici e scolastici. Il Comitato e' presieduto dal Sottosegretario di Stato. Al Comitato medesimo o a Commissioni speciali da esso dipendenti il Ministro puo' affidare anche lo studio di problemi generali riguardanti tutta l'attivita' e l'organizzazione della Scuola, come l'orientamento e la selezione, il lavoro scolastico e qualunque altra esercitazione od esperienza negli istituti scolastici e parascolastici. Uno dei membri del Comitato e' designato dal Ministro per curare l'esecuzione delle decisioni del comitato stesso e per adottare gli eventuali provvedimenti di urgenza. Egli e' coadiuvato da un ispettore generale amministrativo ed ha alle proprie dipendenze un ufficio centrale al quale possono essere comandate, con decreto del Ministro, non piu' di quattro persone scelte fra presidi e professori dell'ordine medio e superiore e tra il personale di vigilanza e maestri dell'ordine elementare. L'ispettore generale predetto fa parte del Comitato centrale.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1943 al 31 agosto 1973
