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A ciascun Centro provinciale e' comandato - con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, su proposta del provveditore egli studi - con funzioni di direttore, un dirigente o insegnante di ruolo, scelto fra quelli in servizio nella provincia. La direttone dei Centri nazionali e' affidate, per comando o per incarico, con decreto del Ministero dell'educazione nazionale, a persona di chiara fama negli studi pedagogici, scelta fra i funzionari ed Insegnanti elle Appartengano od abbiano appartenuto ai ruoli dipendenti. Il direttore cura l'esecuzione delle iniziative che il Centro promuove attraverso la Consulta, di cui all'articolo

Testo in vigore dal 9 gennaio 1943 al 31 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1942-11-30;1545~art4 · fonte del testo