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Durante il comando presso il Centro didattico, il direttore e coloro che vi sono comandati potranno essere dispensati dalle mansioni del loro ufficio. Nei confronti del personale in attivita' di servizio che sia comandato ai Centri didattici e contemporaneamente dispensato dalle mansioni d'ufficio, il Centro e' tenuto a corrispondere all'Erario il rimborso della spesa relativa al trattamento economico lordo spettante al detto personale, nonche' un contributo pari al 10 per cento dello stipendio ed altri assegni pensionabili.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1943 al 31 agosto 1973
