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Per il funzionamento amministrativo e contabile e per le mansioni d'ordine e di servizio, ogni provveditore agli studi puo' affidare ad impiegati dall'ufficio scolastici il compito di prestare l'opera loro presso il Centro didattico, ma detti impiegati non sono, in nessun caso, dispensati dagli obblighi del proprio ufficio.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1943 al 31 agosto 1973
