Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1943 al 31 agosto 1973. Leggi il testo vigente →
Il servizio prestato presso il Centro cosi' dal direttore, come da coloro che vi sono comandati e dagli impiegati dell'ufficio scolastico, puo' essere remunerato con speciale compenso. La misura massima del compenso' sara' stabilita dal regolamento previsto dall'art. 2, terzo comma, della presente legge.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1943 al 31 agosto 1973
