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L'attivita' di ogni Centro e' diretta da una Consulta, composta di un numero di membri che varia in relazione all'importanza, alle caratteristiche, alla natura e ai tipi di scuola, ma che in nessun caso puo' essere superiore a sette. Il direttore e' membro della Consulta.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1943 al 31 agosto 1973
