Art. 7 — COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 17 OTTOBRE 1935, N. 1990, CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 GENNAIO 1936, N. 83
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[1]((Le retribuzioni per gli ufficiali in congedo incaricati dell'insegnamento, saranno fissate dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, sulla base delle retribuzioni corrisposte agli insegnanti incaricati - degli istituti dello stesso grado.
[2]Le spese per i predetti ufficiali saranno a carico dei Ministeri militari, da cui essi rispettivamente dipendono)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 ottobre 1935, n. 1990, convertito senza modificazioni dalla L. 2 gennaio 1936, n. 83, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dall'anno scolastico o accademico 1935-36.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1935 al 16 dicembre 2009
