Istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno

Art. 7 — COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 17 OTTOBRE 1935, N. 1990, CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 GENNAIO 1936, N. 83

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[1]((Le retribuzioni per gli ufficiali in congedo incaricati dell'insegnamento, saranno fissate dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, sulla base delle retribuzioni corrisposte agli insegnanti incaricati - degli istituti dello stesso grado.

[2]Le spese per i predetti ufficiali saranno a carico dei Ministeri militari, da cui essi rispettivamente dipendono)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 17 ottobre 1935, n. 1990, convertito senza modificazioni dalla L. 2 gennaio 1936, n. 83, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dall'anno scolastico o accademico 1935-36.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 dicembre 1935

Confronto con la versione in vigore dal 21 gennaio 1935 al 13 dicembre 1935. 57 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: L'insegnamento di cultura militare e' affidato ad ufficiali in servizio permanente effettivo o in congedo delle varie Forze armate, designati dai rispettivi Ministri competenti, di concerto colaggiunto: Le retribuzioni per gli ufficiali in congedo incaricati dell'insegnamento, saranno fissate dal Ministro per l'educazione nazionaletolto: .

tolto: Le eventuali retribuzioni per gli ufficiali delle categorie in congedo saranno stabilite dai Ministri militari di concerto con quello per le finanze tolto: in relazione alle ore di insegnamento, al grado della scuola e degli ordinamenti scolastici vigentiaggiunto: , sulla base delle retribuzioni corrisposte agli insegnanti incaricati - degli istituti dello stesso grado.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 17 ottobre 1935, n. 1990, convertito senza modificazioni dalla L. 2 gennaio 1936, n. 83, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dall'anno scolastico o accademico 1935-36.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-12-31;2152~art7 · fonte del testo