Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Art. 5 — Istituzione di una direzione di amministrazione interforze

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E' istituita una direzione di amministrazione, con le attribuzioni ed i compiti indicati nel precedente articolo 4, con competenza sugli enti a carattere interforze, direttamente dipendenti dallo stato maggiore della Difesa e dall'ufficio del segretario generale della Difesa, da individuare con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, unitamente a tutti gli altri enti speciali che rendevano il conto all'ufficio centrale dei servizi contabili.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1981 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-02-20;30~art5 · fonte su Normattiva