Art. 5 — Istituzione di una direzione di amministrazione interforze
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E' istituita una direzione di amministrazione, con le attribuzioni ed i compiti indicati nel precedente articolo 4, con competenza sugli enti a carattere interforze, direttamente dipendenti dallo stato maggiore della Difesa e dall'ufficio del segretario generale della Difesa, da individuare con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, unitamente a tutti gli altri enti speciali che rendevano il conto all'ufficio centrale dei servizi contabili.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1981 al 9 ottobre 2010
