Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Art. 6 — Istituzione di un reparto per il coordinamento amministrativo

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Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale della Difesa e' istituito un reparto per il coordinamento amministrativo, retto da un ufficiale generale o ammiraglio dei servizi o corpi tecnico-amministrativi. La direzione di amministrazione istituita con il precedente articolo 5 e' posta alle dipendenze del predetto reparto. Sono attribuite al capo del predetto reparto di coordinamento amministrativo le funzioni previste dalla normativa vigente per i comandanti di regione militare, di dipartimento militare marittimo e di regione aerea in ordine alla gestione degli enti dipendenti dalla direzione di amministrazione di cui all'articolo precedente. Il reparto per il coordinamento amministrativo tiene i rapporti, nell'ambito delle proprie competenze, con la ragioneria centrale del Ministero della difesa, sovrintende alla chiusura a pareggio - eseguita dalla direzione interforze - della contabilita' speciale di tutte le direzioni di amministrazione, alla tempestiva comunicazione di dati ed elementi chiesti dalla ragioneria centrale nonche' al loro esame anche al fine di un controllo statistico-economico delle spese in rapporto alla forza o ad altri parametri di raffronto; coordina l'attivita' di tutte le direzioni di amministrazione; emana, inoltre, le disposizioni amministrative relative alla gestione in denaro ed in materia degli enti militari. Il predetto reparto per il coordinamento amministrativo propone alla ragioneria centrale del Ministero della difesa le pene pecuniarie previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato per ritardi nella presentazione dei rendiconti del contante e del materiale; mantiene altresi' i rapporti con gli organi di controllo per le materie concernenti la gestione in danaro degli enti direttamente dipendenti.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1981 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-02-20;30~art6 · fonte su Normattiva