Art. 8 — Data di costituzione delle direzioni di amministrazione e del reparto per il coordinamento amministrativo
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La data di costituzione delle direzioni di amministrazione di cui agli articoli 2, 3 e 5, e del reparto per il coordinamento amministrativo di cui all'articolo 6, sara' stabilita con decreto del Ministro della difesa, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1981 al 9 ottobre 2010
