L'abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 e' subordinata al superamento di un apposito esame, consistente in una prova pratica selettiva e in una prova orale, secondo le modalita' stabilite dall'ISPESL. E' istituita presso l'ISPESL una commissione esaminatrice per il rilascio dei titoli di abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 composta:
- a)dal direttore del Dipartimento centrale omologazione dell'ISPESL che la presiede;
- b)da due ingegneri designati rispettivamente dal Dipartimento centrale tecnologie di sicurezza e dal Dipartimento centrale omologazione dell'ISPESL;
- c)da quattro ingegneri designati, rispettivamente, uno dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministero dei trasporti e uno dal Ministero dei lavori pubblici;
- d)da un ingegnere e da un perito industriale designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le competenze proprie delle unita' sanitarie locali;
- e)da due ingegneri designati dal Consiglio nazionale degli ingegneri;
- f)da due periti industriali designati dal Consiglio nazionale dei periti industriali;
- g)da due ingegneri designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). Ai componenti della commissione di cui al comma 2 spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi.
Testo vigente dal 9 gennaio 1992
