L'abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 e' subordinata al superamento di un apposito esame, consistente in una prova pratica selettiva e in una prova orale, secondo le modalita' stabilite dall'ISPESL. E' istituita presso l'ISPESL una commissione esaminatrice per il rilascio dei titoli di abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 composta:

  • a)dal direttore del Dipartimento centrale omologazione dell'ISPESL che la presiede;
  • b)da due ingegneri designati rispettivamente dal Dipartimento centrale tecnologie di sicurezza e dal Dipartimento centrale omologazione dell'ISPESL;
  • c)da quattro ingegneri designati, rispettivamente, uno dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministero dei trasporti e uno dal Ministero dei lavori pubblici;
  • d)da un ingegnere e da un perito industriale designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le competenze proprie delle unita' sanitarie locali;
  • e)da due ingegneri designati dal Consiglio nazionale degli ingegneri;
  • f)da due periti industriali designati dal Consiglio nazionale dei periti industriali;
  • g)da due ingegneri designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). Ai componenti della commissione di cui al comma 2 spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi.

Testo vigente dal 9 gennaio 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;428~art4 · fonte su Normattiva