Gli interventi per la cui effettuazione si puo' fruire dell'opera degli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 riguardano:
- a)gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, controlli di costruzione, collaudi di un nuovo impianto) e le verifiche periodiche di apparecchi a pressione effettuati ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive modificazioni e integrazioni;
- b)gli esami dei progetti, i collaudi, le ispezioni straordinarie e le ispezioni periodiche relative ad ascensori e montacarichi in servizio privato effettuati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
- c)le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti di cui agli articoli 40, 328, 330, 331 e 332 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- d)gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni di tipo, collaudi di primo o nuovo impianto) e le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili e ponti sospesi, e relativi argani, di cui agli articoli 25, 131 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.
Testo vigente dal 9 gennaio 1992
