Istituzione di nuove universita'

Art. 27 — Organici del personale docente e non docente

Nella prima applicazione della presente legge all'Universita' degli studi di Reggio Calabria sono assegnati i posti di professore straordinario e ordinario di ruolo ripartiti per facolta', e il personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle M e N. I posti relativi ai professori ordinari e straordinari sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sara' quello risultante dagli eventuali inquadramenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementtato di un numero di posti da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformita' ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facolta', nonche' alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove universita'. I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unita' previste dall'allegata tabella N. Il Ministro della pubblica istruzione determinera' con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art27 · fonte su Normattiva