Indice completo degli articoli
Miscellanea
Istituzione di nuove universita'
Legge 14 agosto 1982, n. 590
- Aggiornato al
- 4 marzo 1998
- Articoli
- 59
- Versioni storiche
- 66
Titolo I — Programmazione universitariaartt. 1-4
- Art. 1Piano quadriennale di sviluppo universitario e istituzione di nuove universitaabrogato
- Art. 2Comitato tecnico-amministrativo e comitati tecnici ordinatoriabrogato
- Art. 3Comitati regionali di coordinamentoabrogato
- Art. 4Proroga dei termini di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
Titolo II — Istituzione di nuove facoltà o università stataliartt. 5-39
Capo I — Università statali degli studi dell'abruzzo
- Art. 5Istituzione
- Art. 6Facoltà e corsi di laurea dell'Università degli studi dell'Aquila
- Art. 7Facoltà e corsi di laurea dell'Università degli studi "G. D'Annunzio"
- Art. 8Organici del personale docente e non docente
- Art. 9Inquadramento
- Art. 10Inquadramento del personale non docente non di ruolo
- Art. 11Patrimonio
- Art. 12Convenzioni
Capo II — Istituzione della facoltà di economia e commercio dell'università statale degli studi di ancona
Capo III — Università statale degli studi di brescia
Capo IV — Università statale degli studi del molise
Capo V — Università statale degli studi di reggio calabria
Capo VI — Università statale degli studi di verona
Titolo III — Università statale degli studi di trentoartt. 40-50
- Art. 40Istituzione
- Art. 41Statuto
- Art. 42Facoltà e corsi di laurea
- Art. 43Patrimonio - Regolamento interno
- Art. 44Finanziamento
- Art. 45Organici del personale docente e non docente
- Art. 46Inquadramento
- Art. 47Edilizia universitaria
- Art. 48Collaborazione scientifica internazionale
- Art. 49Convenzioni
- Art. 50Proroga del consiglio di amministrazione
Titolo IV — Norme comuni, finanziaria e finaleartt. 51-58
- Art. 51Consiglio di facoltà e comitati tecnici ordinatori
- Art. 52Incaricati, contrattisti, assegnisti, borsisti
- Art. 52-bisInquadramento del personale dirigente Il personale non docente di ruolo in servizio alla data del 1 novembre 1981 presso le università e l'istituto universitario di cui agli articoli 5 e 40, in possesso delle qualifiche dirigenziali, è inquadrato agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza 1 novembre 1982, nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali del personale di ruolo delle università statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, mantenendo, a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente in godimento alla data di inquadramento. Al personale inquadrato in ruolo ai sensi del precedente comma, il periodo di servizio precedentemente prestato alle dipendenze delle università e dell'istituto universitario, di cui agli articoli 5 e 40, viene riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti
- Art. 53Norma transitoria sugli inquadramenti
- Art. 54Piano biennale transitorio
- Art. 55Facoltà convenzionate
- Art. 56Personale non docente dell'Università degli studi di Cassino
- Art. 57Copertura finanziaria
- Art. 58Norma di rinvio
