Istituzione di nuove universita'

Art. 32 — Facoltà e corsi di laurea

L'Universita' degli studi di Verona, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comprende le seguenti facolta' e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

  • a)medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria;
  • b)economia e commercio, con i corsi di laurea in economia e commercio e in lingue e letterature straniere;
  • c)magistero, con i corsi di laurea in materie letterarie e in pedagogia, e con il diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica. I corsi delle facolta' di medicina e chirurgia, di economia e commercio e di magistero dell'Universita' di Padova, funzionanti in Verona, sono assorbiti dalle facolta' di medicina e chirurgia, di economia e commercio e di magistero di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma. Le dotazioni didattiche e scientifiche e i rapporti connessi relativi ai corsi di cui al precedente secondo comma sono trasferiti all'Universita' degli studi di Verona.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art32 · fonte su Normattiva