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Gli atti di coraggio compiuti in attivita' militari non belliche svolte dall'Esercito, diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonche' imprese e studi volti allo sviluppo ed al progresso dell'Esercito ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro all'Esercito italiano sono premiati con le seguenti ricompense:

  • A)Atti di valore:
  • 1)medaglia d'oro al valore dell'Esercito;
  • 2)medaglia d'argento al valore dell'Esercito;
  • 3)medaglia di bronzo al valore dell'Esercito;
  • B)Imprese, studi ed azioni caratterizzate da somma perizia:
  • 1)croce d'oro al merito dell'Esercito;
  • 2)croce d'argento al merito dell'Esercito;
  • 3)croce di bronzo al merito dell'Esercito. Le ricompense di cui al precedente comma possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonche' a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano.

Testo in vigore dal 12 agosto 1974 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;330~art1 · fonte del testo