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La medaglia al valore dell'Esercito puo' essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprieta' al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata per sua colpa sentenza di separazione e purche' conservi lo stato vedovile. In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al primo dei figli; in mancanza di figli, al padre e, qualora manchi anche quest'ultimo, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli. In mancanza anche di fratelli, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprieta' al corpo, comando od ente cui egli apparteneva, se militare, ovvero al comune di nascita se egli era estraneo alle forze armate dello Stato. E' data facolta' di fregiarsi dell'insegna della medaglia al valore dell'Esercito, concessa alla memoria di un deceduto, al coniuge superstite di cui al primo comma oppure al padre ovvero alla madre del decorato. Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore dell'Esercito concessi alla memoria e l'autorizzazione a fregiarsene, e' necessario essere di buona condotta morale. Non possono altresi' ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore dell'Esercito, ne' l'autorizzazione a fregiarsene coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 dell'articolo 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Testo in vigore dal 12 agosto 1974 al 9 ottobre 2010
