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La croce al merito dell'Esercito e' destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo ed al progresso dell'Esercito italiano, da cui siano derivati a quest'ultimo spiccato lustro e decoro. Il grado della ricompensa e' commisurato all'importanza degli effetti conseguiti ed alle difficolta' superate nel corso dell'attivita' svolta. La croce al merito dell'Esercito puo' essere concessa "alla memoria"; in tal caso si applicano le norme previste dall'articolo 3.

Testo in vigore dal 12 agosto 1974 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;330~art4 · fonte del testo