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Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito e' espresso da una commissione presieduta dal capo di stato maggiore dell'Esercito e composta da:
- a)due ufficiali generali dell'Esercito, di cui uno dei carabinieri quando sia da premiare un militare di tale Arma;
- b)un ufficiale generale di altra forza armata o della guardia di finanza o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, quando sia da premiare un militare che non appartiene all'Esercito;
- c)un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore dell'amministrazione di appartenenza, quando si tratti di premiare un dipendente civile dello Stato. Esercita funzioni di segretario un ufficiale superiore dell'Esercito. Qualora la commissione non riscontri nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 2 e 4, sempreche' si tratti di atti di coraggio, puo' proporre che i documenti relativi siano inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.
Testo in vigore dal 12 agosto 1974 al 9 ottobre 2010
