Istituzione di ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura
Art. 6
Per i dipendenti collocati nei ruoli aggiunti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico, nonche' sul trattamento di quiescenza, dei dipendenti di ruolo.
Testo vigente dal 27 aprile 1957
