((Il collocamento nei ruoli aggiunti e' disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria d'impiego non di ruolo cui il personale appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge. A parita' di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilite dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni. Tale collocamento decorre dal 1° maggio 1948 per coloro i quali abbiano gia' compiuto a detta data il periodo di servizio prescritto e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo)).

Testo vigente dal 3 giugno 1962

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 giugno 1962

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1957 al 3 giugno 1962. 4 parole tolte, 27 parole aggiunte.

Il collocamento nei ruoli aggiunti e' disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione aggiunto: alla categoria d'impiego non di ruolo cui il personale appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge. A parita' di tale data si osserva l'ordine delle preferenze tolto: stabilito dall'art. 1 del aggiunto: stabilite dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni. Tale collocamento decorre dal 1° maggio 1948 per coloro i quali abbiano gia' compiuto aggiunto: a detta data il periodo di servizio prescrittotolto: , e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-04-03;233~art5 · fonte del testo