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L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica puo' concorrere al finanziamento delle scuole con la concessione di adeguati contributi da prelevarsi, fino alla concorrenza di lire 50.000.000, a cominciare dall'esercizio finanziario 1954-55, dal fondo stanziato nel capitolo n. 316 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro "Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri" Norme transitorie.

Testo in vigore dal 15 novembre 1954 al 1 luglio 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1046~art11 · fonte del testo