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Agli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui al precedente articolo 2 sono estese ai fini dell'avanzamento, con le aggiunte e varianti di cui ai seguenti articoli 11, 12, 14, 15 e 16, le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, relative all'avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione. Si osservano, inoltre, per gli ufficiali predetti le altre disposizioni della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, in quanto applicabili.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1479~art10 · fonte del testo