Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Le cariche corrispondenti a ciascun grado per gli ufficiali dei ruoli dei servizi tecnici di cui all'articolo 1 della presente legge sono le seguenti:
[2]Servizio tecnico del genio e servizio tecnico delle trasmissioni: maggior generale: capo del servizio; colonnello: direttore di stabilimento o incarico equipollente; tenente colonnello: vice direttore di stabilimento o incarico equipollente; maggiore e capitano: capo sezione di stabilimento o addetto di stabilimento o incarico equipollente.
[3]Servizio tecnico chimico-fisico: tenente generale: capo del servizio; maggior generale; capo reparto o incarico equipollente; colonnello: direttore di stabilimento o incarico equipollente; tenente colonnello: vice direttore di stabilimento o capo sezione Ufficio difesa atomica-biologica-chimica o incarico equipollente; maggiore e capitano: capo sezione di stabilimento o addetto all'Ufficio difesa atomica-biologica-chimica o incarico equipollente.
[4]Servizio tecnico geografico: maggior generale: capo del servizio; colonnello: capo dell'ufficio studi dell'istituto geografico militare o incarico equipollente; tenente colonnello: capo divisione dell'istituto geografico militare o incarico equipollente; maggiore e capitano: capo sezione o addetto di sezione dell'Istituto geografico militare o incarico equipollente.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010
