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[1]Le cariche corrispondenti a ciascun grado per gli ufficiali dei ruoli dei servizi tecnici di cui all'articolo 1 della presente legge sono le seguenti:

[2]Servizio tecnico del genio e servizio tecnico delle trasmissioni: maggior generale: capo del servizio; colonnello: direttore di stabilimento o incarico equipollente; tenente colonnello: vice direttore di stabilimento o incarico equipollente; maggiore e capitano: capo sezione di stabilimento o addetto di stabilimento o incarico equipollente.

[3]Servizio tecnico chimico-fisico: tenente generale: capo del servizio; maggior generale; capo reparto o incarico equipollente; colonnello: direttore di stabilimento o incarico equipollente; tenente colonnello: vice direttore di stabilimento o capo sezione Ufficio difesa atomica-biologica-chimica o incarico equipollente; maggiore e capitano: capo sezione di stabilimento o addetto all'Ufficio difesa atomica-biologica-chimica o incarico equipollente.

[4]Servizio tecnico geografico: maggior generale: capo del servizio; colonnello: capo dell'ufficio studi dell'istituto geografico militare o incarico equipollente; tenente colonnello: capo divisione dell'istituto geografico militare o incarico equipollente; maggiore e capitano: capo sezione o addetto di sezione dell'Istituto geografico militare o incarico equipollente.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1479~art11 · fonte del testo