Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli ufficiali in servizio permanente, effettivo che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengano al ruolo del servizio geografico ad esaurimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, sono trasferiti di ufficio nel corrispondente ruolo istituito con l'articolo 2 della presente legge. Sono parimenti trasferiti a domanda, nei corrispondenti ruoli istituiti con l'articolo 2 della presente legge, gli ufficiali in servizio permanente effettivo gia' appartenenti al disciolto ruolo del servizio tecnico del genio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, e gli ufficiali in servizio permanente effettivo gia' assegnati al servizio chimico di cui all'articolo 21, della legge 9 maggio 1940, n. 368.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1479~art15 · fonte del testo