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La copertura dei posti disponibili nei vari gradi dell'organico degli ufficiali dei servizi tecnici di cui all'articolo 2, dopo i trasferimenti previsti all'articolo precedente, e' effettuata - salvo che per i posti di tenente generale e di maggior generale - mediante concorsi per titoli tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei corrispondenti gradi appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici) che non abbiano riportato giudizio di non idoneita' all'avanzamento. Per ciascun servizio e' indetto un concorso per la copertura dei posti stabiliti per il grado di colonnello ed un concorso per la copertura del posti stabiliti, cumulativamente, per i gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano. Fino a quando non saranno stati nominati, per promozione, il tenente generale ed i maggiori generali dei, servizi anzidetti, le funzioni connesse alle cariche relative ai detti gradi saranno affidate a generali rispettivamente di divisione e di brigata appartenenti al ruolo degli ufficiali generali dell'Esercito, di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Il requisito dell'appartenenza al servizio permanente effettivo deve essere posseduto dall'ufficiale alla data del bando di concorso.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1479~art16 · fonte del testo