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I vincitori di ciascun concorso, compresi nelle graduatorie compilate per il grado di colonnello e, cumulativamente, per i gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano e approvate con decreto del Ministro per la difesa, saranno trasferiti nei corrispondenti gradi del rispettivo servizio tecnico con l'anzianita' posseduta, nel ruolo di provenienza, osservandosi se necessario, le disposizioni dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali. I colonnelli e i tenenti colonnelli potranno essere valutati per l'avanzamento solo se sia trascorso almeno un anno dalla data del loro trasferimento nel servizio e se contino almeno quattro anni di anzianita' di grado. I periodi di attribuzioni specifiche previste dalla tabella allegato n. 1 alla presente legge non sono richiesti, per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di cui al precedente articolo 2, per un triennio a partire dal 31 ottobre dell'anno di trasferimento dell'ufficiale nel rispettivo servizio.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010
