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[1]Sono istituiti, in aggiunta ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i ruoli degli ufficiali del servizio tecnico del genio, del servizio tecnico delle trasmissioni, del servizio tecnico chimico-fisico, del servizio tecnico geografico.

[2]Gli organici dei ruoli indicati nel comma, precedente sono cosi' composti:

  • a)ruolo degli ufficiali del servizio tecnico del genio: maggior generale....................... 1 colonnelli............................. 3 tenenti colonnelli, maggiori e capitani 27
  • b)ruolo degli ufficiali del servizio tecnico delle trasmissioni:

[3]maggior generale....................... 1 colonnelli............................. 3 tenenti colonnelli, maggiori e capitani 27

  • c)ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico- fisico:

[4]tenente generale....................... 1 maggiori generali...................... 2 colonnelli............................. 10 tenenti colonnelli, maggiori e capitani 66 d)ruolo degli ufficiali del servizio tecnico geo-grafico maggior generale........................ 1 colonnelli.............................. 2 tenenti colonnelli, maggiori e capitani. 18

Testo in vigore dal 15 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1479~art2 · fonte del testo