Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Alla copertura dell'onere di lire 220 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo 114 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1900-61. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010
