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[1]Ai corsi di cui all'articolo precedente sono ammessi a domanda, in base a graduatoria per titoli, i capitani ed i tenenti in servizio permanente effettivo appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici) in possesso di una delle seguenti lauree:
- 1)per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico del genio, laurea in ingegneria;
- 2)per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico delle trasmissioni, laurea in ingegneria, industriale, elettrotecnica o elettronica;
- 3)per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico, laurea in chimica, in chimica industriale, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze biologiche, in ingegneria chimica;
- 4)per gli ufficiali del servizio tecnico geografico, laurea in ingegneria, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze geologiche, in geografia.
[2]Ai corsi di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo precedente sono ammessi, inoltre, a domanda e in base a graduatoria per titoli, i capitani ed i tenenti in servizio permanente effettivo appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici), non muniti di laurea che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia e della Scuola di applicazione e superato apposito esame di ammissione. I concorrenti possono far valere progetti e pubblicazioni di carattere tecnico attinenti ai compiti e alle attivita' del rispettivo servizio tecnico, nonche' la conoscenza di una o piu' lingue estere. I tenenti debbono aver compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento. I capitani in servizio permanente effettivo che siano raggiunti, durante la frequenza dei corsi, dal turno di valutazione e non siano ancora in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, possono completare il corso. Nei confronti di coloro che al termine del corso stesso siano dichiarati non idonei o che non conseguano il trasferimento nei servizi tecnici, si applicano le norme di cui all'art. 52 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010
