L'ordinamento, il funzionamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni e gli organici saranno indicati nel regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi delle vigenti disposizioni, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli del tesoro e del commercio con l'estero. Gli orari ed i programmi saranno stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Testo vigente dal 12 agosto 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;609~art2 · fonte del testo