[1]Per la pubblicazione dell'Annuario di cui all'articolo precedente, saranno versati all'Istituto i seguenti contributi annui:

[2]da ciascun Comune con piu' di 1.000.000 di abitanti, lire 10.000; da ciascun Comune avente da 500.001 a 1.000.000 abitanti, lire 5000;

[3]da ciascun Comune avente da 200.001 a 500.000 abitanti lire 2000; da ciascun Comune avente da 100.001 a 200.000 abitanti, lire 1000; da ciascun Comune avente da 50.001 a 100.000 abitanti lire 100.

Testo vigente dal 18 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-11-16;1823~art5 · fonte del testo