[1]Entrate dell'Istituto

[2]1. L'Istituto e' finanziato:

  • a)con la quota annua obbligatoria degli Stati membri, nella misura per ciascuno Stato, di una lira italiana per ogni cinque abitanti;
  • b)con una quota speciale annuale versata dall'Italia, che per ciascuno dei primi due anni, 1967 e 1968, sara' di 250 milioni di lire italiane;
  • c)con donazioni, legati o sovvenzioni accettati dal presidente dell'Istituto, previa autorizzazione del Consiglio dei delegati; 2. Il versamento dei contributi da parte di ciascuno Stato verra' effettuato entro il primo trimestre dello anno al quale si riferisce la quota. 3. Lo Stato membro in arretrato per due anni consecutivi nel pagamento dei contributi annui perde diritto al voto nel Consiglio dei delegati.

Testo vigente dal 12 ottobre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-04;794~convenzione-art9 · fonte su Normattiva