La commissione rilascia apposita attestazione ai richiedenti aventi diritto. L'iscrizione del richiedente negli elenchi definitivi pubblicati in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, e' motivo sufficiente per la deliberazione favorevole della commissione. In caso diverso, nell'esame delle domande la commissione puo' ritenere validi a comprovare la deportazione o la restrizione nella Risiera, e le ragioni delle medesime, atti notori e testimonianze, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.

Testo vigente dal 1 dicembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-11-18;791~art4 · fonte su Normattiva