L'assegno vitalizio di cui alla presente legge e' posto a carico del bilancio dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento "Rinnovo della convenzione di Lome'". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 1 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-18;791~art5 · fonte su Normattiva