I fini suddetti sono adempiuti nei modi indicati nello statuto, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro. Mediante regolamenti da deliberare dal Consiglio direttivo del Centro e da sottoporre all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro, sono stabilite, rispettivamente, le norme concernenti l'ordinamento interno e l'amministrazione del Centro e quelle relative all'assunzione, allo stato giuridico, alla consistenza numerica ed al trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali del Centro medesimo.

Testo vigente dal 30 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-12-20;1232~art2 · fonte del testo