La revisione contabile della gestione del Centro e' affidata a due sindaci nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. I sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il regolamento interno relativo all'ordinamento e all'amministrazione del Centro di cui al secondo comma del precedente art. 2 stabilira' le norme relative al funzionamento del Collegio sindacale.

Testo vigente dal 30 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-12-20;1232~art6 · fonte del testo